Sentenza 81/1989 (ECLI:IT:COST:1989:81)
Massima numero 12890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12888  12889


Titolo
SENT. 81/89 C. PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN CASO DI CONTITOLARITA' DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STESSO FONDO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 9 GENNAIO 1963, N. 9, ART. 1, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto la norma e` stata medio tempore gia' dichiarata illegittima con riferimento al cumulo con pensione d'invalidita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di contitolarita' di pensione diretta a carico dello stesso Fondo. - cfr. S.n. 1144/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte