Sentenza 82/1989 (ECLI:IT:COST:1989:82)
Massima numero 12206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 82/89. SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - RITARDATA TRASMISSIONE A QUELLO COMPETENTE - SANZIONI COME PER OMESSA PRESENTAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA IPOTESI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - DICHIARAZIONE C.D. TARDIVA O ULTRATARDIVA, PERVENUTA ENTRO OD OLTRE IL MESE DALLA SCADENZA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 9, COMMI 6 E 7, 12, COMMA 4, 47, COMMI 1 E 3; - COST., ARTT. 3, 23, 76. L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
SENT. 82/89. SOSTITUTO D'IMPOSTA - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE - RITARDATA TRASMISSIONE A QUELLO COMPETENTE - SANZIONI COME PER OMESSA PRESENTAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA IPOTESI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - DICHIARAZIONE C.D. TARDIVA O ULTRATARDIVA, PERVENUTA ENTRO OD OLTRE IL MESE DALLA SCADENZA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 9, COMMI 6 E 7, 12, COMMA 4, 47, COMMI 1 E 3; - COST., ARTT. 3, 23, 76. L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
Testo
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonche' quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - cosi' operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'e' quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perche' la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericita' delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perche', stante la diversita' obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere attraverso una piu' attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta, nonche' quella della individuazione dell'ufficio competente a riceverla e delle conseguenze derivanti dalla presentazione ad ufficio incompetente, non potendo la Corte pervenire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del sistema normativo vigente, - che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente - cosi' operandosi una automatica equiparazione tra due situazioni obiettivamente diverse (quali sono la presentazione ad ufficio competente e quella ad ufficio incompetente). Sono pertanto inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9, commi 6 e 7, 12, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 che assoggettano a conseguenze diverse identici comportamenti (qual'e' quello del sostituto di imposta che, versate le ritenute, presenti la dichiarazione ad ufficio incompetente il quale la trasmette a quello competente entro 30 giorni o dopo il decorso di tale termine) ovvero assoggettano ad identica sanzione situazione radicalmente diverse (quali sono la omessa dichiarazione e la tempestiva presentazione ad ufficio incompetente), con riferimento all'art. 23 Cost., perche' la sanzione patrimoniale trae origine dalla legge, con riguardo all'art. 76 Cost., per genericita' delle questioni, e infine in riferimento all'art. 3 Cost. perche', stante la diversita' obiettiva delle situazioni poste a raffronto, si richiederebbe alla Corte un inammissibile intervento correttivo coinvolgente una gamma di scelte che solo il legislatore puo' compiere attraverso una piu' attenta riconsiderazione del problema. - cfr.: S. n. 128 del 1986; O. nn. 547, 490, 452, 364,330 del 1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10
co. 2 n.11