Sentenza 83/1989 (ECLI:IT:COST:1989:83)
Massima numero 12204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12205
Titolo
SENT. 83/89 A. RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE DELEGA N. 825 DEL 1971, ART. 10, COMMA 2, N. 11 - MANCATA INDICAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN TEMA DI PRECETTI E SANZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11; - COST., ART. 76.
SENT. 83/89 A. RIFORMA TRIBUTARIA - LEGGE DELEGA N. 825 DEL 1971, ART. 10, COMMA 2, N. 11 - MANCATA INDICAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI IN TEMA DI PRECETTI E SANZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11; - COST., ART. 76.
Testo
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA - Non e' esatto che la legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971 (art. 10, comma 2, n. 11) non abbia indicato criteri e posto limiti al Governo nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle sanzioni da adottare, che' anzi quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla entita' della violazione e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971, in riferimento all'art. 76 Cost.. - cfr.: S. nn. 128 e 111 del 1986.
TRIBUTI IN GENERE - RIFORMA TRIBUTARIA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA - Non e' esatto che la legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971 (art. 10, comma 2, n. 11) non abbia indicato criteri e posto limiti al Governo nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle sanzioni da adottare, che' anzi quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla entita' della violazione e cio' nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971, in riferimento all'art. 76 Cost.. - cfr.: S. nn. 128 e 111 del 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte