Sentenza 83/1989 (ECLI:IT:COST:1989:83)
Massima numero 12205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12204
Titolo
SENT. 83/89 B. SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE TARDIVA (ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO) - IDENTICA SANZIONE PER LE IPOTESI DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA PRECEDUTA DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INNAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 46, 47; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
SENT. 83/89 B. SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE TARDIVA (ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PRESCRITTO) - IDENTICA SANZIONE PER LE IPOTESI DELL'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELLA DICHIARAZIONE TARDIVA PRECEDUTA DAL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INNAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600, ARTT. 46, 47; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
Testo
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se e' innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, e' diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalita' del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in se' della tardivita'. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
TRIBUTI IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Pur se e' innegabile che l'ipotesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta, preceduta dal versamento della ritenuta, e' diversa dall'ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme dovute nei termini prescritti, la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalita' del legislatore, non potendosi comunque equiparare la prima ipotesi a quella della dichiarazione tempestiva e non sembrando irragionevole che il legislatore abbia voluto assoggettare a sanzione il fatto in se' della tardivita'. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10, comma 2, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971. - cfr.: S. n. 82 del 1989, 128 del 1986; O. nn. 490, 452, 364, 330 del 1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10
co. 2 n.11