Sentenza 84/1989 (ECLI:IT:COST:1989:84)
Massima numero 12203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 84/89 INVIM - DICHIARAZIONE DECENNALE - OMISSIONE E RITARDO DELLA DICHIARAZIONE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - IDENTITA' DI SANZIONI - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 643, ART. 23, COMMA 1; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
SENT. 84/89 INVIM - DICHIARAZIONE DECENNALE - OMISSIONE E RITARDO DELLA DICHIARAZIONE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - IDENTITA' DI SANZIONI - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 643, ART. 23, COMMA 1; - COST., ART. 76; L. 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 10, COMMA 2, N. 11.
Testo
TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGHI - SANZIONI - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina della graduazione delle sanzioni nelle ipotesi della tardivita' (pur tenue) e della omissione della dichiarazione relativa all'INVIM decennale, non potendo comunque assimilarsi la dichiarazione tardiva a quella tempestiva in ragione della obiettiva diversita' delle situazioni. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, che prevede la medesima sanzione per il ritardo nella presentazione della dichiarazione INVIM e per la omissione della dichiarazione stessa. - cfr.: O. nn. 418 del 1987, 596 del 1988
TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGHI - SANZIONI - Rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina della graduazione delle sanzioni nelle ipotesi della tardivita' (pur tenue) e della omissione della dichiarazione relativa all'INVIM decennale, non potendo comunque assimilarsi la dichiarazione tardiva a quella tempestiva in ragione della obiettiva diversita' delle situazioni. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, che prevede la medesima sanzione per il ritardo nella presentazione della dichiarazione INVIM e per la omissione della dichiarazione stessa. - cfr.: O. nn. 418 del 1987, 596 del 1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10
co. 2 n.11