Sentenza 85/1989 (ECLI:IT:COST:1989:85)
Massima numero 13369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 85/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - COMUNI E PROVINCE - CONCORSO FINANZIARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILIEVO REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 119 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. REGIONE PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 3; - COST., ARTT. 128, 119.
SENT. 85/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - COMUNI E PROVINCE - CONCORSO FINANZIARIO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILIEVO REGIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 119 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. REGIONE PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 3; - COST., ARTT. 128, 119.
Testo
L'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere che Comuni e Province possono essere chiamati a concorrere, con risorse proprie, anche finanziarie, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, non e' invasivo dell'autonomia assicurata agli enti locali in materia finanziaria dagli artt. 119, primo comma, e 128 Cost., in quanto la norma si limita a prevedere un concorso facoltativo degli enti locali, la cui liberta' di determinazione e' confermata dall'esplicita previsione di una "previa intesa" con la Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 128 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
L'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere che Comuni e Province possono essere chiamati a concorrere, con risorse proprie, anche finanziarie, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo regionale, non e' invasivo dell'autonomia assicurata agli enti locali in materia finanziaria dagli artt. 119, primo comma, e 128 Cost., in quanto la norma si limita a prevedere un concorso facoltativo degli enti locali, la cui liberta' di determinazione e' confermata dall'esplicita previsione di una "previa intesa" con la Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 119 e 128 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte