Sentenza 101/2021 (ECLI:IT:COST:2021:101)
Massima numero 43847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  14/04/2021;  Decisione del  14/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43846  43848  43849  43850  43851  43866


Titolo
Ricorso in via principale - Sussistenza dell'interesse all'impugnazione e adeguatezza della motivazione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza d'interesse all'impugnazione ed inadeguatezza della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2020. Il ricorso indica con chiarezza qual è il pregiudizio temuto dall'illegittimo esercizio delle competenze regionali e descrive, seppur sinteticamente, le ragioni per cui, ove fosse accertato il contrasto con la legge statale di riferimento, risulterebbero violati gli ulteriori parametri costituzionali evocati.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'interesse a proporre l'impugnazione, nel giudizio in via principale, consiste nella tutela delle competenze legislative per come ripartite nella Costituzione. Il corretto inquadramento delle competenze legislative rappresenta, in questo senso, l'utilità che ci si attende dalla pronuncia richiesta. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2020  n. 3  art. 1  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  21/02/2020  n. 3  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte