Sentenza 85/1989 (ECLI:IT:COST:1989:85)
Massima numero 13370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 85/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - POSSIBILE DIFFORMITA' RISPETTO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PROVINCE E COMUNI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 129 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 8. - COST., ARTT. 128, 129.
SENT. 85/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - POSSIBILE DIFFORMITA' RISPETTO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PROVINCE E COMUNI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 128, 129 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ART. 8. - COST., ARTT. 128, 129.
Testo
L'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nell'assegnare alla Regione il potere di determinare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli enti locali, non e' lesivo degli artt. 128 e 129 Cost., in riferimento alla possibile difformita' fra detti ambiti territoriali e quelli propri di Province e Comuni, non imponendo l'art. 129 Cost. un sistema di articolazioni territoriali infraregionali rigido, ne' escludendo che il legislatore regionale possa adottare per l'esercizio delle proprie funzioni, senza incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti predetti dall'art. 128 Cost., diverse dimensioni territoriali piu' rispondenti alle esigenze di un efficace espletamento di attivita' e servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 128, 129 Cost., dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
L'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nell'assegnare alla Regione il potere di determinare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate agli enti locali, non e' lesivo degli artt. 128 e 129 Cost., in riferimento alla possibile difformita' fra detti ambiti territoriali e quelli propri di Province e Comuni, non imponendo l'art. 129 Cost. un sistema di articolazioni territoriali infraregionali rigido, ne' escludendo che il legislatore regionale possa adottare per l'esercizio delle proprie funzioni, senza incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti predetti dall'art. 128 Cost., diverse dimensioni territoriali piu' rispondenti alle esigenze di un efficace espletamento di attivita' e servizi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 128, 129 Cost., dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 129
Altri parametri e norme interposte