Sentenza 85/1989 (ECLI:IT:COST:1989:85)
Massima numero 13371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 85/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - ASSEMBLEE DEI SINDACI - ISTITUZIONE E FUNZIONI - LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE POSTA DALL'ART. 128 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ARTT. 6, 9, 10, 12, 13 E 15; - COST., ART. 128.
SENT. 85/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PIEMONTE - ENTI LOCALI - LEGGE RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988 - ASSEMBLEE DEI SINDACI - ISTITUZIONE E FUNZIONI - LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE POSTA DALL'ART. 128 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.REG.PIEMONTE APPROVATA IL 22 SETTEMBRE 1987 E RIAPPROVATA IL 16 GIUGNO 1988, ARTT. 6, 9, 10, 12, 13 E 15; - COST., ART. 128.
Testo
La legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere, agli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15, l'istituzione, nell'ambito di ciascuna delle aree di programma da essa definite, di una assemblea di sindaci, con funzioni consultive in tema di atti di programmazione regionale e con modalita' di funzionamento rimesse ad un regolamento regionale, non apporta lesioni alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 128 Cost., in quanto l'assemblea dei sindaci, non assumendo le caratteristiche di un nuovo ente, ne' la natura di organo comunale, non altera la tipologia organizzativa degli enti locali, ma rappresenta solo uno strumento di raccordo destinato a coordinare le fasi del concorso cui i Comuni sono chiamati ai fini della formazione e attuazione degli atti di programmazione regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 128 Cost., degli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
La legge della Regione Piemonte approvata il 22 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, nel prevedere, agli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15, l'istituzione, nell'ambito di ciascuna delle aree di programma da essa definite, di una assemblea di sindaci, con funzioni consultive in tema di atti di programmazione regionale e con modalita' di funzionamento rimesse ad un regolamento regionale, non apporta lesioni alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 128 Cost., in quanto l'assemblea dei sindaci, non assumendo le caratteristiche di un nuovo ente, ne' la natura di organo comunale, non altera la tipologia organizzativa degli enti locali, ma rappresenta solo uno strumento di raccordo destinato a coordinare le fasi del concorso cui i Comuni sono chiamati ai fini della formazione e attuazione degli atti di programmazione regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 128 Cost., degli artt. 6, 9, 10, 12, 13 e 15 della legge della Regione Piemonte approvata il 12 settembre 1987 e riapprovata il 16 giugno 1988, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte