Sentenza 87/1989 (ECLI:IT:COST:1989:87)
Massima numero 12878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Titolo
SENT. 87/89 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA E PROFESSORI ASSOCIATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFFERENZA DELLE RETRIBUZIONI - MANCANZA DI UN CRITERIO DIRETTIVO AL RIGUARDO NELLA LEGGE DI DELEGA - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 11 LUGLIO 1980 N.382, ART. 36. - COST., ARTT. 76 E 77.
SENT. 87/89 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA E PROFESSORI ASSOCIATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFFERENZA DELLE RETRIBUZIONI - MANCANZA DI UN CRITERIO DIRETTIVO AL RIGUARDO NELLA LEGGE DI DELEGA - ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 11 LUGLIO 1980 N.382, ART. 36. - COST., ARTT. 76 E 77.
Testo
Nel caso di potesta' legislativa delegata a fini di riordino o di riforma, un dato ordinamento preesistente, quando non sia espressamente escluso dal legislatore delegante, non puo' non funzionare come limite o criterio guida delle scelte discrezionali del Governo. Non e` pertanto censurabile ne' sotto il profilo della ragionevolezza ne' sotto quello del rispetto della delega il ricorso del Governo, al fine della individuazione di una base di calcolo su cui quantificare i trattamenti economici dei professori universitari, ad un dato non eludibile di riferimento quale e' quello della retribuzione del dirigente generale dello Stato di livello A, stante la tendenza legislativa alla equiparazione del trattamento economico apicale dei professori universitari a quello dei dirigenti generali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per mancanza nella legge di delega di un criterio direttivo e per asserito uso da parte del Governo di un potere non attribuitogli dalla legge di delega).
Nel caso di potesta' legislativa delegata a fini di riordino o di riforma, un dato ordinamento preesistente, quando non sia espressamente escluso dal legislatore delegante, non puo' non funzionare come limite o criterio guida delle scelte discrezionali del Governo. Non e` pertanto censurabile ne' sotto il profilo della ragionevolezza ne' sotto quello del rispetto della delega il ricorso del Governo, al fine della individuazione di una base di calcolo su cui quantificare i trattamenti economici dei professori universitari, ad un dato non eludibile di riferimento quale e' quello della retribuzione del dirigente generale dello Stato di livello A, stante la tendenza legislativa alla equiparazione del trattamento economico apicale dei professori universitari a quello dei dirigenti generali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per mancanza nella legge di delega di un criterio direttivo e per asserito uso da parte del Governo di un potere non attribuitogli dalla legge di delega).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte