Sentenza 87/1989 (ECLI:IT:COST:1989:87)
Massima numero 12879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12877  12878


Titolo
SENT. 87/89 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA E PROFESSORI ASSOCIATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFFERENZA DELLE RETRIBUZIONI - ECCESSO DI DELEGA - IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 11 LUGLIO 1980 N. 382, ART. 36. - COST., ARTT. 76 E 77.

Testo
Non e' censurabile di irragionevolezza, ma rientra nella discrezionalita' del Governo, cosi' come diretta dal criterio, fornito dal legislatore delegante, della commisurazione del trattamento economico alle attribuzioni ed ai compiti delle due fasce di docenza, la differenziazione delle retribuzioni dei professori associati rispetto a quelle dei professori di prima fascia, le cui prestazioni sono qualitativamente non solo disomogenee 'quoad personam' (i professori di prima fascia essendo selezionati per la piena maturita' scientifica, quelli di seconda fascia per la idoneita' scientifica e didattica), ma anche diverse 'quoad rem' (essendo i professori di seconda fascia esclusi dalle funzioni riservate ai professori di prima fascia). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sollevata per asserito uso, da parte del Governo, di un potere non attribuitogli dalla legge di delega).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte