Sentenza 88/1989 (ECLI:IT:COST:1989:88)
Massima numero 13944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 88/89. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - LEGGE REGIONE MARCHE 26 LUGLIO - 29 SETTEMBRE 1988 - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 97 E 117 COST. - ESCLUSIONE - MOTIVO DEL RICORSO IN VIA PRINCIPALE DEL TUTTO ASSENTE NELL'ATTO DEL RINVIO GOVERNATIVO AL CONSIGLIO REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL MOTIVO. - L. REG. MARCHE 26 LUGLIO - 29 SETTEMBRE 1988. - L. 29 MARZO 1983 N. 93. - COST., ARTT. 3, 97, 117 E 127.

Testo
Non viola la riserva di legge contenuta nell'art. 97 Cost. la legge regionale che, in attuazione dello Statuto della Regione, demanda al regolamento interno del Consiglio regionale la integrazione di disposizioni meramente funzionali all'attivita' dell'organo, secondo direttive gia' sufficientemente delineate dalla legge stessa. Ne', ove tale regolamento "di organizzazione" individui le figure professionali che l'organo considera funzionali alla propria attivita', puo' configurarsi un contrasto con il principio di eguaglianza, in relazione agli altri dipendenti della Regione, poiche' l'attribuzione in concreto dei profili professionali a ciascun dipendente resta disciplinata dal richiamo alle vigenti leggi in materia che recepiscono, nel rispetto dell'art. 117 Cost., gli accordi contemplati nella legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93. Stante la sostanziale unitarieta' del procedimento previsto dall'art. 127 Cost. nelle due distinte fasi del rinvio governativo al Consiglio regionale e dell'eventuale impugnazione della legge, i motivi prospettati nel ricorso devono, a pena d'inammissibilita', essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali, nell'atto di rinvio per il riesame; cio` al fine di porre il Consiglio regionale nella condizione di poter utilmente conoscere i dubbi di legittimita' prospettati e quindi di poterli eliminare in sede di riesame oppure di contestarne la fondatezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte