Sentenza 90/2021 (ECLI:IT:COST:2021:90)
Massima numero 43821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Avvocati già in servizio presso l'Avvocatura regionale - Inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del pubblico concorso - Mancata corrispondenza con la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Avvocati già in servizio presso l'Avvocatura regionale - Inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del pubblico concorso - Mancata corrispondenza con la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 che, con riguardo agli avvocati già in servizio presso l'Avvocatura regionale, ne prevede l'inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica. La disposizione impugnata - tra l'altro abrogata dall'art. 16, comma 18, lett. b), n. 1), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 - non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018 e n. 228 del 2017).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 che, con riguardo agli avvocati già in servizio presso l'Avvocatura regionale, ne prevede l'inquadramento, a domanda, nel relativo ruolo professionale, previa apposita selezione tecnico-pratica. La disposizione impugnata - tra l'altro abrogata dall'art. 16, comma 18, lett. b), n. 1), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 - non è contenuta nella relazione allegata alla deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri. (Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2018 e n. 228 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/12/2018
n. 13
art. 21
co. 1
legge della Regione Lazio
11/08/2009
n. 22
art. 1
co. 20
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte