Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo con messa alla prova – Caratteristiche dell’istituto – Collegamento con la finalità del recupero del minore – Differenze rispetto alla messa alla prova degli adulti. (Classif. 199030).
L’istituto della messa alla prova rappresenta, nell’ambito degli strumenti di adeguamento della risposta penale alle peculiari esigenze rieducative dell’imputato minore di età, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle finalità della giustizia minorile. (Precedente: S. 125/1995 - mass. 21314).
Il tratto qualificante della messa alla prova dei minori è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile, perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito.
Alle prescrizioni inerenti al programma cui il minorenne deve essere sottoposto non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, ma solo di promozione del percorso rieducativo del minore. (Precedente: S. 68/2019 - mass. 42115).
La messa alla prova del minore, quale istituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata cioè dalla richiesta dell’imputato, né dal consenso del pubblico ministero, né sottoposta a limiti oggettivi di pena edittale, evidenzia caratteristiche specularmente opposte a quella dell’adulto, poiché l’essenziale finalità rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, rimanendo perciò ad esso estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria. (Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512).