Ordinanza 102/2026 (ECLI:IT:COST:2026:102)
Massima numero 47549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  08/06/2026;  Decisione del  08/06/2026
Deposito del 09/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47546  47547  47548


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale avente ad oggetto la novella del 2025 alla legge n. 91 del 1992 sul riconoscimento della cittadinanza italiana - Richiesta di intervento tardiva - Inammissibilità. (Classif. 111002).

Testo

È dichiarato inammissibile, per tardività, l’intervento spiegato da W. F. nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal Tribunale di Campobasso, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del TUE e all’art. 20 del TFUE, dell’art. 3-bis –limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv. L’art. 4, comma 4, delle Norme integrative disciplina, come il comma 3 della stessa disposizione, l’intervento del terzo e anche per esso, dunque, vale la norma – contenuta nel comma 3, primo periodo – relativa al termine da rispettare per l’atto di intervento.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 4  4