Processo tributario - In genere - Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Denunciata violazione del diritto di difesa dell'Agenzia delle entrate in relazione all'interesse fiscale di cui è portatrice - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 201001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Non è corretto asserire che, in forza della prospettata assenza dell’Agenzia delle entrate nel processo penale per tutelare l’interesse fiscale – in quanto la costituzione di parte civile sarebbe consentita solo per il risarcimento dell’eventuale danno subìto in conseguenza dell’evasione fiscale, non anche per il credito fiscale derivante dall’imposta evasa – il credito fiscale non troverebbe adeguata tutela all’interno del processo penale. Innanzitutto, le fattispecie penal-tributarie non attengono tanto all’interesse fiscale, quanto piuttosto sono rivolte a presidiare il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni tributarie, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui agli artt. 2 e 53 Cost., compromesso dall’evasione fiscale. In questa prospettiva, la tutela del credito tributario non è certamente estranea al perseguimento dell’interesse pubblico cui è istituzionalmente rivolta l’azione del PM, che è dotato di adeguati strumenti processuali e dispone, ex art. 327 cod. proc. pen., della polizia giudiziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza. Inoltre, mediante lo scambio reciproco di informazioni, l’Agenzia delle entrate può contribuire a costruire il quadro istruttorio del procedimento penale, in modo da sostenere e supportare il PM nella individuazione delle fonti di prova e consentire l’accertamento processuale dei fatti su cui si basa la sua pretesa impositiva. Pertanto, il processo penale, ben lungi dal disinteressarsi della pretesa impositiva, s’incentra con diversi e significativi istituti proprio su di essa, rafforzando l’obiettivo della riscossione dell’imposta evasa. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, pur sempre qualificabile come persona offesa, può comunque partecipare al processo penale come parte civile per fare valere il risarcimento dell’eventuale danno subìto in conseguenza dell’evasione fiscale.