Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Ambito di intervento - Necessaria limitazione alle disposizioni di dettaglio, senza possibilità di assurgere a principi fondamentali - In particolare: potestà legislativa della Regione siciliana - Coincidenza tra la portata dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di interruzione volontaria di gravidanza e la competenza regionale in materia di sanità pubblica. (Classif. 217018).
Le disposizioni regionali, a fronte di principi fondamentali della materia della tutela della salute, devono limitarsi a fissare una disciplina di dettaglio e non a stabilire esse stesse ulteriori principi fondamentali, pena un vulnus alla riserva, stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale per la loro determinazione. (Precedenti: S. 204/2025; S. 438/2008).
L’ampiezza dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, ricavabili dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, coincide con la competenza legislativa concorrente di cui la Regione siciliana è titolare in materia di “sanità pubblica”, ai sensi dell’art. 17 dello statuto speciale. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476, 45477).