Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Copertura finanziaria per il raggiungimento delle suddette finalità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che detta modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito, nonché dell’art. 7, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale, il quale dispone che la Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti. Tale disposizione non interferisce con la disciplina statale in materia di LEA, né in altro modo invade la materia dell’ordinamento civile o viola i principi fondamentali della materia tutela della salute stabiliti dalla legge statale.