Sentenza 13/2026 (ECLI:IT:COST:2026:13)
Massima numero 47297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  21/10/2026;  Decisione del  21/10/2026
Deposito del 03/02/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47292  47293  47294  47295  47296  47299  47300  47302


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens di carattere innovativo - Trasferimento della questione sulla norma novellata - Condizioni - Modifiche non satisfattive e marginali - Ratio - Divieto di supplire la parte interessata dell'onere di impugnazione - Possibilità, in difetto, del venir meno della funzione del ricorso e dell'interesse a proseguirlo. (Classif. 111012).

Testo

Lo ius superveniens innovativo esclude il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma novellata, che è possibile solo a due condizioni: se le modifiche presentino carattere marginale e non siano satisfattive. Diversamente opinando, la Corte costituzionale verrebbe a supplire impropriamente la parte interessata nell’osservanza dell’onere di impugnazione. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46552; S. 220/2021 - mass. 44295).

La sopravvenuta modifica della norma impugnata, in difetto delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere o per operare il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma novellata, è suscettibile di determinare il venir meno dell’oggetto del ricorso e, con esso, della sua funzione e dell’interesse a proseguirlo. Ciò non inficia la natura “astratta” del giudizio in via principale ma, anzi, ne valorizza la natura di “giudizio”, in quanto non si può pensare ch’esso resti indifferente al venir meno del proprio oggetto, pena la sua trasformazione in una contesa meramente accademica, con un ruolo meramente consultivo per la Corte costituzionale, che finirebbe per essere chiamata a render pareri sull’astratto riparto delle competenze fra Stato e regioni, e non su una concreta norma di legge che se ne ritenga violativa. Ne è riprova la circostanza che, in presenza di sopravvenienze normative, la Corte costituzionale ha costantemente verificato, prima di procedere all’esame del merito delle censure, se la norma avesse medio tempore trovato applicazione, talora presumendolo, talaltra ricavando argomenti in tal senso dalle dichiarazioni o dal comportamento delle parti, talaltra ancora sollecitando queste ultime a fornire chiarimenti sul punto, tramite specifici quesiti formulati ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle Norme integrative. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46601; S. 151/2024; S. 68/2024 - mass. 46157; S. 242/2022 - mass. 45163; S. 44/2018 - mass. 39910, 39911, 3912; S. 141/2016 - mass. 38916, 38919; S. 44/2014 - mass. 37727, 37728, 37729, 37730, 37731, 37732, 37733, 37734, 37735, 37736, 37737, 37738; S. 326/2010 - mass. 35026, 35027, 35028, 35029; S. 71/2005 - mass. 29220; S. 197/2003 - mass. 27783; S. 215/1985 - mass. 11054).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte