Bilancio e contabilità pubblica – Copertura finanziaria – Fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa (c.d. sovranità finanziaria) – Portata del vincolo – Limite per il legislatore, statale e regionale, ma non per il giudice (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che, all’esito della interpretazione della Corte di cassazione, ha esteso la c.d. Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali). (Classif. 036005).
La norma sulla copertura finanziaria, dettata dall’art. 81 Cost., attiene all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria, essendo, al contempo, fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Ne consegue che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 29961 del 2023, conformemente a una precedente pronuncia della CGUE, nel senso di estendere anche ai docenti non di ruolo che assumono incarichi annuali l’assegnazione della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro. Il rimettente – chiamato ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegnazione del beneficio e ad assicurare la primazia del diritto euro-unitario e una tutela giurisdizionale effettiva – evoca erroneamente a fondamento delle proprie censure il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese, che si applica al legislatore e non al giudice. Esistono, peraltro, nell’ordinamento altre procedure per fronteggiare l’aumento delle spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, anche europee, o della Corte costituzionale, idonee a garantire da un lato l’effettività di tali pronunce e al contempo gli equilibri di bilancio).