Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Iscrizione a ruolo delle cause nei procedimenti civili – Condizione – Versamento del contributo unificato o del minor contributo dovuto per legge – Denunciata irragionevole preclusione della possibilità di agire in giudizio nonché violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza in forza dell’attribuzione al cancelliere del potere di decidere dell’iscrizione a ruolo della causa – Fondatezza delle censure – Necessità di modifiche di sistema rientranti nelle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore – Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, perché implicante modifiche normative di sistema rientranti nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, terza sez. civ., e dal Giudice di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 1, comma 812, lett. a), n. 2), della legge n. 207 del 2024 che, nel prevedere, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato il contributo unificato, ovvero il minor contributo dovuto per legge, attribuisce al cancelliere il potere di decidere dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della sorte dell’azione. La disposizione censurata, nell’attribuire a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia, si pone, in effetti, in contrasto con i parametri evocati; anche la residua possibilità della parte di agire avverso il rifiuto di iscrizione, costringendolo a un doppio giudizio, si risolve, infatti, in un’irrazionale remora ad agire in giudizio o in un onere sproporzionato. Spetta, tuttavia, al legislatore, nella sua discrezionalità, porre rimedio a tale situazione, in ragione dell’ampiezza delle possibili soluzioni. (Precedenti: S. 84/2026 - mass. 47420; S. 183/2025 - mass. 47117; S. 71/2023- mass. 45472; S. 82/1966 - mass. 2659).