Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Rigorosa individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri costituzionali e delle ragioni del contrasto, con una, sia pure sintetica, argomentazione di merito - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna). (Classif. 113003).
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46422; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 279/2020 - mass. 43135).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di adeguata motivazione e di congrua argomentazione sulle ragioni di merito, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 19, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui stabilisce la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell’efficacia della graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi, di categoria C, approvata con delibera del direttore generale dell’AREUS il 4 aprile 2023. Il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico la sussistenza di una disparità di trattamento, senza darne dimostrazione e senza specificare quali siano le graduatorie analoghe e quali siano i soggetti che si trovano in una identica posizione giuridica all’interno dell’AREUS, o in altre diramazioni dell’amministrazione regionale, che risultino discriminati dalla disposizione impugnata).