Ordinanza 93/1989 (ECLI:IT:COST:1989:93)
Massima numero 15167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 93/89. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - VERSAMENTO D'IMPOSTA SUPERIORE AL DOVUTO - RIMBORSO D'UFFICIO EFFETTUATO TRAMITE PROCEDURA AUTOMATIZZATA - COMPUTO DEI RELATIVI INTERESSI - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 93/89. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - VERSAMENTO D'IMPOSTA SUPERIORE AL DOVUTO - RIMBORSO D'UFFICIO EFFETTUATO TRAMITE PROCEDURA AUTOMATIZZATA - COMPUTO DEI RELATIVI INTERESSI - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche' la particolarita' dei soggetti e dei suoi presupposti, e' diversa da quella civilistica e lavoristica, sicche' la disciplina rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore. Non e', quindi, in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva la norma che si applica in materia riguardo ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. E cio' anche se essa comporta un'ulteriore limitazione (esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo della Intendenza di finanza o dell'elenco di rimborso) rispetto a quella (esclusione del solo primo semestre) - della quale e' gia' stata riconosciuta la legittimita' - prevista per i rimborsi eseguiti con la procedura ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..) - O. n. 288/1988.
Come la Corte ha gia' affermato, la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche' la particolarita' dei soggetti e dei suoi presupposti, e' diversa da quella civilistica e lavoristica, sicche' la disciplina rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore. Non e', quindi, in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva la norma che si applica in materia riguardo ai rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata. E cio' anche se essa comporta un'ulteriore limitazione (esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo della Intendenza di finanza o dell'elenco di rimborso) rispetto a quella (esclusione del solo primo semestre) - della quale e' gia' stata riconosciuta la legittimita' - prevista per i rimborsi eseguiti con la procedura ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..) - O. n. 288/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte