Ordinanza 97/1989 (ECLI:IT:COST:1989:97)
Massima numero 12921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 03/03/1989; Pubblicazione in G. U. 08/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 97/89. DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE TARDIVA - RITARDO COLLEGATO ALLA DISTANZA TRA IL LUOGO DI NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO ED IL LUOGO DI NOTIFICA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA. - COD.PROC.CIV., ART. 650. - COST., ARTT. 3, 24.

Testo
Il procedimento introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo e' connotato da un tipico carattere di speditezza, rispetto al quale sarebbe contraddittorio dar rilievo al ritardo nell'opposizione da parte di soggetto cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo e che abbia fatto decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente. (In base a tale principio e' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650 cod.proc.civ., nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva per comprovati motivi collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di notifica del decreto ingiuntivo e il luogo di notifica dell'atto di opposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte