Sentenza 100/1989 (ECLI:IT:COST:1989:100)
Massima numero 12864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 100/89. PROFESSIONI - SANITARI - ALBO DEGLI ODONTOIATRI - ISCRIZIONE - MEDICI CHIRURGHI - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI AL RELATIVO CORSO DI LAUREA ANTERIORMENTE AL 28 GENNAIO 1980 - OBBLIGO DI OPZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 24 LUGLIO 1985 N. 409, ARTT. 4, 5 E 20. - COST., ARTT. 3, 4, E 33, COMMA QUINTO.
SENT. 100/89. PROFESSIONI - SANITARI - ALBO DEGLI ODONTOIATRI - ISCRIZIONE - MEDICI CHIRURGHI - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI AL RELATIVO CORSO DI LAUREA ANTERIORMENTE AL 28 GENNAIO 1980 - OBBLIGO DI OPZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 24 LUGLIO 1985 N. 409, ARTT. 4, 5 E 20. - COST., ARTT. 3, 4, E 33, COMMA QUINTO.
Testo
Il legislatore puo' incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che cio' risulti plausibilmente ragionevole e conseguente ad una equa valutazione dei contrapposti interessi. Le norme denunciate - introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto ai medici chirurghi specialisti in odontoiatria, ai quali e` consentito di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, quella all'albo dei medici chirurghi - privano, senza alcuna plausibile ragione, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, del diritto, gia' loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Termine finale che parimenti non trova giustificazione in quanto una volta esclusa l'incompatibilita' per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensi' di una richiesta che, come tale, non puo' essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneita' professionale gia' conseguita. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi come previsto per i medici chirurghi specialisti in odontoiatria e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.
Il legislatore puo' incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che cio' risulti plausibilmente ragionevole e conseguente ad una equa valutazione dei contrapposti interessi. Le norme denunciate - introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto ai medici chirurghi specialisti in odontoiatria, ai quali e` consentito di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, quella all'albo dei medici chirurghi - privano, senza alcuna plausibile ragione, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, del diritto, gia' loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Termine finale che parimenti non trova giustificazione in quanto una volta esclusa l'incompatibilita' per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensi' di una richiesta che, come tale, non puo' essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneita' professionale gia' conseguita. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi come previsto per i medici chirurghi specialisti in odontoiatria e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte