Sentenza 90/2021 (ECLI:IT:COST:2021:90)
Massima numero 43822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Concessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Concessione di contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 26 della legge reg. Lazio n. 34 del 1997, denomina la voce di spesa relativa alla concessione di contributi alle associazioni animaliste, di cui all'art. 8, comma 7-ter, della medesima legge, «Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo». Lo ius superveniens di cui all'art. 16, comma 18, lett. b), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha esteso la concessione dei contributi regionali anche alle «altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati». La denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi - già priva di portata precettiva e, conseguentemente, lesiva - risulta espressione di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per sé a generare una violazione della Costituzione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 8, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 26 della legge reg. Lazio n. 34 del 1997, denomina la voce di spesa relativa alla concessione di contributi alle associazioni animaliste, di cui all'art. 8, comma 7-ter, della medesima legge, «Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo». Lo ius superveniens di cui all'art. 16, comma 18, lett. b), n. 1) e n. 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha esteso la concessione dei contributi regionali anche alle «altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l'apporto volontario degli associati». La denominazione del capitolo di bilancio riguardante tali contributi - già priva di portata precettiva e, conseguentemente, lesiva - risulta espressione di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo di per sé a generare una violazione della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/12/2018
n. 13
art. 4
co. 8
legge della Regione Lazio
21/10/1997
n. 34
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte