Sentenza 101/1989 (ECLI:IT:COST:1989:101)
Massima numero 13436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  13435  13437  13438


Titolo
SENT. 101/89 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - ATTUAZIONE DIRETTIVE C.E.E. - RESTRIZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON SUSSISTE. - D.P.R. 24 MAGGIO 1988 N. 203, ARTT. 4, 6 E 7. - COST., ARTT. 117 E 118; DIR. C.E.E. 80/770 E 84/360.

Testo
La disciplina contenuta nel d.P.R. n. 203/1988 non restringe le competenze regionali, ed e' in ogni caso strettamente strumentale all'attuazione delle direttive comunitarie (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE    n. 0  art. 0