Sentenza 102/1989 (ECLI:IT:COST:1989:102)
Massima numero 12859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12860  12861  12862


Titolo
SENT. 102/89 A. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTI PUBBLICI PROVINCIALI - PERSONALE DIPENDENTE - DISCIPLINA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO - ACCORDI SINDACALI RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - ECCEZIONE PROVINCIALE CIRCA LA MANCATA CORRISPONDENZA TRA I MOTIVI ADDOTTI DAL GOVERNO IN SEDE DI RINVIO E QUELLI FATTI VALERE CON IL RICORSO - ACCOGLIMENTO. - L. P. TRENTO 18 LUGLIO 1988, ART. 2 N. 6.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 6 della legge della Provincia di Trento, riapprovata il 18 luglio 1988, sollevata sul presupposto che questa disposizione, rinviando ad una generica disciplina da attuarsi con successivo atto normativo concernente "le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali", esorbiterebbe dalla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla provincia. Tale ipotetico vizio non ha costituito oggetto di vera e propria censura in sede di rinvio, ma di una mera osservazione e, pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto (sentt. nn. 8 del 1967, 147 del 1972, 123 e 132 del 1975, 212 del 1976, 107 del 1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988, 38 del 1989) - dalla quale risulta che il rinvio governativo e l'eventuale ricorso innanzi alla Corte costituzionale introducono, ai sensi dell'art. 127 Cost., due fasi distinte, ma convergenti nel senso dell'attivazione del controllo di costituzionale sulla legge provinciale o regionale, non e' deducibile in sede di giudizio di costituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte