Sentenza 102/1989 (ECLI:IT:COST:1989:102)
Massima numero 12860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/02/1989; Decisione del
22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Titolo
SENT. 102/89 B. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTI PUBBLICI PROVINCIALI - PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNTA PEREQUAZIONE CON LE POSIZIONI GIURIDICHE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RIFERIMENTO A TALI DIPENDENTI COME MERO TERMINE DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. P. TRENTO 18 LUGLIO 1988, ART. 1.
SENT. 102/89 B. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTI PUBBLICI PROVINCIALI - PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNTA PEREQUAZIONE CON LE POSIZIONI GIURIDICHE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RIFERIMENTO A TALI DIPENDENTI COME MERO TERMINE DI COMPARAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. P. TRENTO 18 LUGLIO 1988, ART. 1.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata sempre deducendo il travalicamento della sfera di attribuzioni della provincia autonoma - dell'art. 1 della legge impugnata, interpretato nel senso che fissando l'obiettivo della graduale omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici del personale della provincia di Trento con quelli dei dipendenti degli enti pubblici operanti nella regione Trentino-Alto Adige disciplinerebbe anche lo 'status' del personale di enti diversi da quelli provinciali. In realta' il riferimento ai dipendenti di enti pubblici diversi da quelli provinciali non li rende oggetto della disciplina dettata dalla legge 'de qua', ma li assume solamente a termine di riferimento per la predetta omogeneizzazione dello 'status' giuridico dei dipendenti provinciali.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata sempre deducendo il travalicamento della sfera di attribuzioni della provincia autonoma - dell'art. 1 della legge impugnata, interpretato nel senso che fissando l'obiettivo della graduale omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici del personale della provincia di Trento con quelli dei dipendenti degli enti pubblici operanti nella regione Trentino-Alto Adige disciplinerebbe anche lo 'status' del personale di enti diversi da quelli provinciali. In realta' il riferimento ai dipendenti di enti pubblici diversi da quelli provinciali non li rende oggetto della disciplina dettata dalla legge 'de qua', ma li assume solamente a termine di riferimento per la predetta omogeneizzazione dello 'status' giuridico dei dipendenti provinciali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte