Sentenza 103/1989 (ECLI:IT:COST:1989:103)
Massima numero 12996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 103/89. LAVORO (RAPPORTO) - CATEGORIE E QUALIFICHE - DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA PARITA' DI INQUADRAMENTO A PARITA' DI MANSIONI - SUSSISTENZA DI SPECIFICHE LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA DEL DATORE DI LAVORO INTESE A REALIZZARE TALE PARITA' - CONFORMITA' DELLE STESSEAI PRINCIPI IN TEMA DI LIMITI DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INFONDATEZZA DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI INQUADRAMENTO. - COD.CIV., ARTT. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103. - COST., ART. 41.

Testo
In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, e' circondata, per la tutela della dignita' umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonche' da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parita' di trattamento, la cui concreta osservanza e', poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parita' di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte