Ordinanza 105/1989 (ECLI:IT:COST:1989:105)
Massima numero 12923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/02/1989;  Decisione del  22/02/1989
Deposito del 09/03/1989; Pubblicazione in G. U. 15/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12922


Titolo
ORD. 105/89 B. MISURE DI PREVENZIONE - DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA - SOCIETA' DI PERSONE DI CUI SIA AMMINISTRATORE UN SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE - DECADENZA DI LICENZE, CONCESSIONI E ISCRIZIONI - IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 31 MAGGIO 1965 N. 575, ART. 10-'QUATER', TERZO COMMA, INSERITO DALL'ART. 20 L. 13 SETTEMBRE 1982 N. 646. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-'quater', terzo comma, inserito dall'art. 20 L. 13 settembre 1982 n. 646, nella parte in cui prevede l'immediata esecutivita` del provvedimento di decadenza pronunciato nei confronti dei soggetti terzi mentre nei confronti del prevenuto l'operativita' della decadenza presuppone la definitivita' del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, non sussistendo omogeneita' tra le situazioni, giacche' la decadenza pronunciata nei confronti dei terzi scaturisce da un procedimento giudiziale in cui e' assicurato il diritto di difesa, mentre la decadenza nei confronti del prevenuto, prevista 'ope legis', e' pronunciata dalla pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte