Sentenza 108/1989 (ECLI:IT:COST:1989:108)
Massima numero 12052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12053


Titolo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LIBERI PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - INCONFRONTABILITA' DEL RELATIVO TRATTAMENTO CON QUELLO DI ALTRE CATEGORIE PROFESSIONALI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 11.11.71 N. 1046, ART. 2, SECONDO COMMA. - COST. ART. 3.

Testo

Fino a quando il legislatore non provvedera' al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980) i vari sistemi previdenziali, nell'ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualita' e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell'art. 3 Cost. Non viola, pertanto, il principio di uguaglianza l'art. 2, secon- do comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza del- l'esercizio di un'altra attivita' di lavoro autonomo. Infatti, a nulla rileva che simile disposizione non sia presente nella disciplina previdenziale di altre categorie professionali e, in particolare, in quella forense.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte