Sentenza 108/1989 (ECLI:IT:COST:1989:108)
Massima numero 12053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12052


Titolo
SENT. 108/89 B. - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA - PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' - COMPATIBILITA' CON LA PREVISIONE DI LIMITI PER IL COMULO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE - TRATTAMENTO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - LEGITTIMITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. L. 11.11.71 N. 1046, ART. 2, SECONDO COMMA - COST. ART. 38.

Testo

Il principio di solidarieta' di cui all'art. 38 Cost. che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l'invalidita' e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971 n. 1046 nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio di un'altra attivita' di lavoro autono- mo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte