Sentenza 109/1989 (ECLI:IT:COST:1989:109)
Massima numero 12027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
06/03/1989; Decisione del
06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Titolo
SENT. 109/89 A. - AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER INVALIDITA' - CARICO CONTRIBUTIVO DIVERSO RISPETTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA - DOMANDA DIRETTA ALL'EQUIPARAZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALL'ESONERO O AD UNA MAGGIORE RIDUZIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 20.9.1980 N. 576 ART. 10 COMMA 3, PRIMO PERIODO L. 2/5/83 N. 175 ART. 2
SENT. 109/89 A. - AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER INVALIDITA' - CARICO CONTRIBUTIVO DIVERSO RISPETTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA - DOMANDA DIRETTA ALL'EQUIPARAZIONE - QUESTIONE RELATIVA ALL'ESONERO O AD UNA MAGGIORE RIDUZIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 20.9.1980 N. 576 ART. 10 COMMA 3, PRIMO PERIODO L. 2/5/83 N. 175 ART. 2
Testo
AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER VECCHIAIA E PENSIONATI PER INVALIDITA'. Rispetto alla domanda del titolare di una pensione di invalidita' volta ad ottenere la riduzione della contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procurtori legali onde equipararla a quella dei pensionati per vecchiaia e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, primo periodo della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui assoggetta a contribuzione piena alla Cassa cit. an- che i titolari di pensione di invalidita' che continuino l'esercizio della professione anziche' esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura superiore alla riduzione concessa ai titolari di pensione di vecchiaia. La questione stessa va, pertanto, dichiarata inammissibile. cfr. sent. n. 1008 del 1988
AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER VECCHIAIA E PENSIONATI PER INVALIDITA'. Rispetto alla domanda del titolare di una pensione di invalidita' volta ad ottenere la riduzione della contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procurtori legali onde equipararla a quella dei pensionati per vecchiaia e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, primo periodo della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui assoggetta a contribuzione piena alla Cassa cit. an- che i titolari di pensione di invalidita' che continuino l'esercizio della professione anziche' esonerarli o almeno ridurne il carico contributivo in misura superiore alla riduzione concessa ai titolari di pensione di vecchiaia. La questione stessa va, pertanto, dichiarata inammissibile. cfr. sent. n. 1008 del 1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte