Sentenza 109/1989 (ECLI:IT:COST:1989:109)
Massima numero 12028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  12027  12029


Titolo
SENT. 109/89 B. - AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - RIDUZIONE DELL'ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA NORMA - APPLICABILITA' AI SOLI PENSIONATI PER VECCHIAIA. - L. 20.9.1980 N. 576 - ART. 10, TERZO COMMA L. 2.5.1983 N. 175 - ART. 2

Testo
AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - RIDUZIONE DELL'ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE. L'interpretazione antiletterale di una legge e' ammissibile sol- tanto quando risulta evidente, alla stregua dell'interpretazione storica e/o logico-sistematica, che il legislatore e' caduto in un errore di linguaggio o in una falsa demonstratio. Conseguentemente, nell'interpretare la disposizione aggiunta all'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 dalla legge 2 maggio 1983 n. 175 non ci si puo' discostare dal tenore letterale di tale disposizione e si deve ritenere che l'esplicito richiamo dell'art. 2, ottavo comma, in essa contenuto, ne limita il campo di applicazione ai titolari di pensione di vecchiaia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte