Sentenza 109/1989 (ECLI:IT:COST:1989:109)
Massima numero 12029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
06/03/1989; Decisione del
06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Titolo
SENT. 109/89 C. - AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER VECCHIAIA E PENSIONATI PER INVALIDITA' - DIVERSA MISURA DEI CONTRIBUTI - LEGITTIMITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.9.1980 N. 576 - ART. 10, TERZO COMMA, SECONDO PERIODO L. 2.5.1983 N. 175 - ART. 2 - COST. ARTT. 3 E 38
SENT. 109/89 C. - AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - PENSIONATI PER VECCHIAIA E PENSIONATI PER INVALIDITA' - DIVERSA MISURA DEI CONTRIBUTI - LEGITTIMITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 20.9.1980 N. 576 - ART. 10, TERZO COMMA, SECONDO PERIODO L. 2.5.1983 N. 175 - ART. 2 - COST. ARTT. 3 E 38
Testo
AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - DIFFERENTE DISCIPLINA DELLA PENSIONE PER VECCHIAIA RISPETTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA'. Il differenziato regime contributivo previsto rispettivamente per i pensionati per invalidita' e per i pensionati per vecchiaia che continuino ad esercitare la professione forense e' giustificato dalla diversita' delle rispettive fattispecie, la quale si traduce in un'articolata differenziazione di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione contributiva costituisce solo un aspetto. Conseguentemente, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui non estende ai titolari di pensione di invalidita' che continuino ad esercitare la professione l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia professionalmente attivi. v. sent. n. 1008 del 1988
AVVOCATO E PROCURATORE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOPO IL PENSIONAMENTO - DIFFERENTE DISCIPLINA DELLA PENSIONE PER VECCHIAIA RISPETTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITA'. Il differenziato regime contributivo previsto rispettivamente per i pensionati per invalidita' e per i pensionati per vecchiaia che continuino ad esercitare la professione forense e' giustificato dalla diversita' delle rispettive fattispecie, la quale si traduce in un'articolata differenziazione di disciplina giuridica, di cui quella attinente all'obbligazione contributiva costituisce solo un aspetto. Conseguentemente, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175) sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per la parte in cui non estende ai titolari di pensione di invalidita' che continuino ad esercitare la professione l'agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia professionalmente attivi. v. sent. n. 1008 del 1988
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte