Ordinanza 111/1989 (ECLI:IT:COST:1989:111)
Massima numero 12924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 111/89. SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OPPONENTE - NON CONVALIDA QUANDO LA RESPONSABILITA' DELL'INTERESSATO PUO' ESCLUDERSI DALL'ESAME DEGLI ATTI - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689, ART. 23, QUINTO E DODICESIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente al pretore, se l'opponente non si presenta, di non convalidare l'ordinanza- ingiunzione quando la responsabilita' dell'interessato puo' escludersi dall'esame degli atti, sia perche' non esiste violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la conseguenza sfavorevole dipende dalla mancata osservanza di un onere processuale, sia perche' non esiste violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'onere di presentarsi e' preordinato a rafforzare il diritto di difesa, esercitabile per giunta anche tramite un procuratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte