Sentenza 90/2021 (ECLI:IT:COST:2021:90)
Massima numero 43824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Contributi ai Comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani - Necessaria iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo settore o, nelle more della sua costituzione, nei registri attualmente previsti dalle normative di settore - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata discriminazione nei confronti di associazioni iscritte nei registri del terzo settore - Successiva rinuncia - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Lazio - Contributi ai Comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani - Necessaria iscrizione di tali soggetti nel registro unico del terzo settore o, nelle more della sua costituzione, nei registri attualmente previsti dalle normative di settore - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata discriminazione nei confronti di associazioni iscritte nei registri del terzo settore - Successiva rinuncia - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente all'impugnativa l'art. 11, comma 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 10 del 2019 ha abrogato la disposizione impugnata, la quale non ha avuto medio tempore applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. - dell'art. 4, comma 53, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente all'impugnativa l'art. 11, comma 1, lett. a), della legge reg. Lazio n. 10 del 2019 ha abrogato la disposizione impugnata, la quale non ha avuto medio tempore applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
28/12/2018
n. 13
art. 4
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte