Ordinanza 113/1989 (ECLI:IT:COST:1989:113)
Massima numero 15250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 113/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - BENEFICI - IMPRESE CHE SI COSTITUISCONO IN FORMA SOCIETARIA NEL MEZZOGIORNO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PARI AL 50% - APPLICABILITA' ALLE IMPRESE GIA' ESISTENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Trova razionale giustificazione, per la mancanza di omogeneita' delle situazioni messe a raffronto, la scelta del legislatore - alla cui discrezionalita' e' rimessa la materia delle agevolazioni fiscali - di applicare il beneficio della riduzione dell'I.R.PE.G. pari al 50%, alle sole imprese costituitesi in forma societaria nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive, e non anche a quelle gia' esistenti e che pur concorrono alla produzione industriale nel sud. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105, d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - O. n. 289/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte