Ordinanza 115/1989 (ECLI:IT:COST:1989:115)
Massima numero 15255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
06/03/1989; Decisione del
06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 115/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - DESTINAZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE SENZA APERTURA AL PUBBLICO - REGIME TRANSITORIO - SCADENZA DEL CONTRATTO - DISCIPLINA CONCERNENTE IL RINNOVO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME ORDINARIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 115/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - DESTINAZIONE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE SENZA APERTURA AL PUBBLICO - REGIME TRANSITORIO - SCADENZA DEL CONTRATTO - DISCIPLINA CONCERNENTE IL RINNOVO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME ORDINARIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
In tema di locazioni, va ribadito che la previsione di una speciale indennita' compensativa a favore del conduttore che rilascia l'immobile adibito ad uso commerciale, non e' in contrasto con i precetti costituzionali, essendo frutto di scelta non irrazionale del legislatore, diretta al bilanciamento degli interessi in contrasto. In particolare, l'aumento di tale indennita' per i contratti venuti a scadere per effetto della sent. n. 108 del 1986, va riguardato anche come una remora nei confronti del locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con le scelte fatte, volte a rafforzare la stabilita' delle imprese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.: decisione assorbente rispetto alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo, nel quale rimane da accertare se l'immobile sia o meno destinato ad attivita' commerciale con apertura al pubblico). - S. nn. 882/1988, 300/1983 (nelle quali analoghe questioni sono state decise anche in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.).
In tema di locazioni, va ribadito che la previsione di una speciale indennita' compensativa a favore del conduttore che rilascia l'immobile adibito ad uso commerciale, non e' in contrasto con i precetti costituzionali, essendo frutto di scelta non irrazionale del legislatore, diretta al bilanciamento degli interessi in contrasto. In particolare, l'aumento di tale indennita' per i contratti venuti a scadere per effetto della sent. n. 108 del 1986, va riguardato anche come una remora nei confronti del locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con le scelte fatte, volte a rafforzare la stabilita' delle imprese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.: decisione assorbente rispetto alla mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo, nel quale rimane da accertare se l'immobile sia o meno destinato ad attivita' commerciale con apertura al pubblico). - S. nn. 882/1988, 300/1983 (nelle quali analoghe questioni sono state decise anche in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte