Ordinanza 116/1989 (ECLI:IT:COST:1989:116)
Massima numero 15260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/03/1989;  Decisione del  06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 116/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - REGIME TRANSITORIO - SCADENZA DEL CONTRATTO - DISCIPLINA CONCERNENTE IL RINNOVO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - MISURA - DIVERSITA' RISPETTO AL REGIME ORDINARIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
In tema di locazioni, va ribadito che la previsione di una speciale indennita' compensativa a favore del conduttore che rilascia l'immobile adibito ad uso commerciale, non e' in contrasto con i precetti costituzionali, essendo frutto di scelta non irrazionale del legislatore, diretta al bilanciamento degli interessi in contrasto. In particolare, l'aumento di tale indennita' per i contratti venuti a scadere per effetto della sent. n. 108 del 1986, va riguardato anche come una remora nei confronti del locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con le scelte fatte, volte a rafforzare la stabilita' delle imprese. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 882/1988, 300/1983 (con le quali analoghe questioni sono state decise anche in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte