Ordinanza 117/1989 (ECLI:IT:COST:1989:117)
Massima numero 12925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
06/03/1989; Decisione del
06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
12926
Titolo
ORD. 117/89 A. TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - FUNZIONI DI SEGRETERIA ESPLETATE DA IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLE FINANZE ANZICHE' DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 108, SECONDO COMMA, E 110 COST.. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 636, ARTT. 13, 13-'BIS', MODIFICATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 1981 N. 739. - COST., ART. 108, SECONDO COMMA E 110.
ORD. 117/89 A. TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - FUNZIONI DI SEGRETERIA ESPLETATE DA IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLE FINANZE ANZICHE' DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 108, SECONDO COMMA, E 110 COST.. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 636, ARTT. 13, 13-'BIS', MODIFICATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 1981 N. 739. - COST., ART. 108, SECONDO COMMA E 110.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-'bis' d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle finanze, parte necessaria del processo tributario, anziche' del Ministero di grazia e giustizia, questione gia' dichiarata inammissibile (sent. n. 349/87) e poi manifestamente inammissibile (ord. n. 323/87) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere ne' concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano ne' possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 13-'bis' d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle finanze, parte necessaria del processo tributario, anziche' del Ministero di grazia e giustizia, questione gia' dichiarata inammissibile (sent. n. 349/87) e poi manifestamente inammissibile (ord. n. 323/87) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere ne' concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano ne' possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte