Ordinanza 120/1989 (ECLI:IT:COST:1989:120)
Massima numero 15217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
06/03/1989; Decisione del
06/03/1989
Deposito del 16/03/1989; Pubblicazione in G. U. 22/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 120/89. PENSIONI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - PENSIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'1/1/1981, 1983, 1985 - INAPPLICABILITA' PER ESSE DI NUOVE NORME PIU' FAVOREVOLI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 120/89. PENSIONI - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - PENSIONI DI ANZIANITA' E VECCHIAIA - PENSIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'1/1/1981, 1983, 1985 - INAPPLICABILITA' PER ESSE DI NUOVE NORME PIU' FAVOREVOLI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
In materia di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso, di anzianita' e vecchiaia) va riconosciuta la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei relativi trattamenti, si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Peraltro, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti - a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - all'art. 21, n. 6, da interpretarsi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 9, della legge 14 aprile n. 140, nella parte in cui tali norme non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente, all'1 gennaio 1981, 1983 e 1985). - S. n. 173/1986.
In materia di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso, di anzianita' e vecchiaia) va riconosciuta la discrezionalita' del legislatore, i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei relativi trattamenti, si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali. Peraltro, ai fini dell'attuazione del riordino della materia e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti - a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - all'art. 21, n. 6, da interpretarsi, con l'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e 9, della legge 14 aprile n. 140, nella parte in cui tali norme non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente, all'1 gennaio 1981, 1983 e 1985). - S. n. 173/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte