Sentenza 91/2021 (ECLI:IT:COST:2021:91)
Massima numero 43864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:
43865
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Incarichi dirigenziali - Disciplina dei presupposti per la configurabilità dell'incarico quale struttura organizzativa complessa - Soppressione del requisito soggettivo del possesso dell'incarico da almeno un quinquennio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Incarichi dirigenziali - Disciplina dei presupposti per la configurabilità dell'incarico quale struttura organizzativa complessa - Soppressione del requisito soggettivo del possesso dell'incarico da almeno un quinquennio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che sopprimono il requisito soggettivo del possesso dell'incarico dirigenziale da almeno un quinquennio ai fini della sua configurabilità quale struttura organizzativa complessa. Il ricorso non chiarisce quali siano i termini di contrasto con la normativa statale evocata che consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di un ambito riservato allo Stato.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che sopprimono il requisito soggettivo del possesso dell'incarico dirigenziale da almeno un quinquennio ai fini della sua configurabilità quale struttura organizzativa complessa. Il ricorso non chiarisce quali siano i termini di contrasto con la normativa statale evocata che consentano di ravvisare la sussistenza della denunziata violazione di un ambito riservato allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
27/12/2019
n. 31
art. 5
co.
legge della Regione Liguria
27/12/2019
n. 31
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 23