Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria - Costituzione di società in house nell'ambito di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) - Previsione che le procedure assunzionali del relativo personale si conformano alle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. - dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, secondo cui le procedure assunzionali del personale di società in house nell'ambito di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) si conformano alle disposizioni del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016). La lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è priva di idoneo supporto argomentativo, mentre quella in materia di ordinamento civile è stata dedotta per la prima volta con la memoria integrativa, con la quale non è possibile svolgere deduzioni volte ad ampliare il thema decidendum.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, svolgendo una motivazione che non sia meramente assertiva; il ricorso, in particolare, deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure. Inoltre, nel prospettare un vizio in relazione a norme interposte specificamente richiamate, il ricorso deve evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 232 del 2019, n. 261 del 2017 e n. 32 del 2017).
Per costante giurisprudenza costituzionale, con la memoria integrativa è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare il thema decidendum. (Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017).