Sentenza 137/1989 (ECLI:IT:COST:1989:137)
Massima numero 13363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  08/03/1989;  Decisione del  08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 137/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - BALLERINI E TERSICOREI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO EX D.P.R. N. 1124/1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,35, E 38 COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ARTT. 1,4. - COST., ARTT. 3,35, 38.

Testo
I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte