Sentenza 138/1989 (ECLI:IT:COST:1989:138)
Massima numero 13382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
13383
Titolo
SENT. 138/89 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONI IN GNERE - PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA - CONTRASTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L.REG.VALLE D'AOSTA APPROVATA IL 9 LUGLIO 1987 E RIAPPROVATA IL 17 MAGGIO 1988. -ST.REG. VALLE D'AOSTA, ART. 3 LETT. L); L. 26 APRILE 1982 N. 181, ART. 12; D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, ART. 10 N. 3, CONVERTITO NELLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.
SENT. 138/89 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONI IN GNERE - PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA - CONTRASTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L.REG.VALLE D'AOSTA APPROVATA IL 9 LUGLIO 1987 E RIAPPROVATA IL 17 MAGGIO 1988. -ST.REG. VALLE D'AOSTA, ART. 3 LETT. L); L. 26 APRILE 1982 N. 181, ART. 12; D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, ART. 10 N. 3, CONVERTITO NELLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.
Testo
L'assunzione a carico della regione - disposta con legge regionale - della partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni farmaceutiche, sovverte il principio della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli assistiti alla spesa medesima, principio certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per particolari ragioni sociali, violando cosi' l'art. 3 lett. l) dello St.Reg. Valle d'Aosta che stabilisce la competenza legislativa della Regione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988. - cfr. sent. n. 296 del 1986.
L'assunzione a carico della regione - disposta con legge regionale - della partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni farmaceutiche, sovverte il principio della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli assistiti alla spesa medesima, principio certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per particolari ragioni sociali, violando cosi' l'art. 3 lett. l) dello St.Reg. Valle d'Aosta che stabilisce la competenza legislativa della Regione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988. - cfr. sent. n. 296 del 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 26/04/1982
n. 181
art. 12
decreto legge 12/09/1983
n. 463
art. 10 n.3
legge 11/11/1983
n. 638
art. 0