Prospettazione della questione incidentale - Rinvio, in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, ad altra ordinanza di rimessione - Presenza di sufficienti argomentazioni a fondamento del dubbio costituzionale - Assenza di motivazione per relationem - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'asserita motivazione per relationem in punto di non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013. Sebbene il rimettente, in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, effettui un espresso rinvio ad una propria precedente ordinanza di rimessione, avente ad oggetto le medesime norme, nel testo degli atti di promovimento sono comunque ripercorse, seppur sinteticamente, le argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale.
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'autonomia di ciascun giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo a quelli evidenziati in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 83 del 2018, n. 170 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006).