Sentenza 139/1989 (ECLI:IT:COST:1989:139)
Massima numero 13972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 139/89 - REATI E PENE - ART. 266 C.P. - ISTIGAZIONE DI MILITARE A COMMETTERE REATO MILITARE - LIMITAZIONE DI PENA EX ART. 212 COD.PEN.MIL.PACE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE ART. 3 COST. - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE (COD.PEN. ART. 266; COD.PEN.MIL.PACE 212; COST. ART. 3).
SENT. 139/89 - REATI E PENE - ART. 266 C.P. - ISTIGAZIONE DI MILITARE A COMMETTERE REATO MILITARE - LIMITAZIONE DI PENA EX ART. 212 COD.PEN.MIL.PACE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE ART. 3 COST. - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE (COD.PEN. ART. 266; COD.PEN.MIL.PACE 212; COST. ART. 3).
Testo
E' privo di razionale giustificazione la disparita' di trattamento riscontrabile nella mancata previsione nell'art. 266 c.p. - del limite di pena posto dal secondo comma dell'art. 212 cod.pen.mil.pace, per il quale la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione, in quanto la fattispecie della istigazione a commettere reati militari e quella della istigazione di militari a commettere un reato militare, fatte eccezione per la diversa qualifica del soggetto agente, sono del tutto , e la ragione d'essere delle due norme e' sostanzialmente coincidente (Dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 266 del codice penale nella parte in cui non prevede che per l'istallazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione).
E' privo di razionale giustificazione la disparita' di trattamento riscontrabile nella mancata previsione nell'art. 266 c.p. - del limite di pena posto dal secondo comma dell'art. 212 cod.pen.mil.pace, per il quale la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione, in quanto la fattispecie della istigazione a commettere reati militari e quella della istigazione di militari a commettere un reato militare, fatte eccezione per la diversa qualifica del soggetto agente, sono del tutto , e la ragione d'essere delle due norme e' sostanzialmente coincidente (Dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 266 del codice penale nella parte in cui non prevede che per l'istallazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte