Sentenza 140/1989 (ECLI:IT:COST:1989:140)
Massima numero 13974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/89 - APPELLO PENALE - SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'ASSISE CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PERCHE' TRATTASI DI PERSONA NON IMPUTABILE SE NON SIA STATA APPLICATA O NON POSSA, CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO, ESSERE APPLICATA, UNA MISURA DI SICUREZZA - INAPPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - ART. 513 N. 2 C.P.P. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITa' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT.513, N.2, 512, N.2, 387, 3^ COMMA, 399, 1^ COMMA, C.P.P. - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT.387, 3^ COMMA, 399, 1^ COMMA, 512 N.2, 513 N.2. - COST. ARTT.3, 24.
SENT. 140/89 - APPELLO PENALE - SENTENZA DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE D'ASSISE CHE ABBIA PROSCIOLTO L'IMPUTATO PERCHE' TRATTASI DI PERSONA NON IMPUTABILE SE NON SIA STATA APPLICATA O NON POSSA, CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO, ESSERE APPLICATA, UNA MISURA DI SICUREZZA - INAPPELLABILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO - ART. 513 N. 2 C.P.P. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITa' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT.513, N.2, 512, N.2, 387, 3^ COMMA, 399, 1^ COMMA, C.P.P. - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ARTT.387, 3^ COMMA, 399, 1^ COMMA, 512 N.2, 513 N.2. - COST. ARTT.3, 24.
Testo
Alla formula di proscioglimento "perche' si tratta di persona non imputabile" possono senz'altro estendersi entrambe le argomentazioni che hanno condotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt.387, 3^ comma, 399, 1^ comma, 512 n.2 e 513 n.2 c.p.p., nelle rispettive parti in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato" se non nelle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza (legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero e idoneita' della detta formula di proscioglimento ad arrecare pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando all'imputato non venga applicata ne' possa essere applicata una misura di sicurezza). E', quindi, costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, l'art.513 n.2, c.p.p., nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" limitatamente all'ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.513 n.2, nei termini dei quali si e' detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimita' costituzionale : a) dell'art.512 n.2, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza"; b) dell'art.387, 3^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto " se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza"; c) dell'art.399, 1^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
Alla formula di proscioglimento "perche' si tratta di persona non imputabile" possono senz'altro estendersi entrambe le argomentazioni che hanno condotto la Corte a dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt.387, 3^ comma, 399, 1^ comma, 512 n.2 e 513 n.2 c.p.p., nelle rispettive parti in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perche' si tratta di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato" se non nelle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza (legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero e idoneita' della detta formula di proscioglimento ad arrecare pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando all'imputato non venga applicata ne' possa essere applicata una misura di sicurezza). E', quindi, costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, l'art.513 n.2, c.p.p., nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del tribunale o della corte d'assise che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" limitatamente all'ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. Una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.513 n.2, nei termini dei quali si e' detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimita' costituzionale : a) dell'art.512 n.2, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche' trattasi di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza"; b) dell'art.387, 3^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto " se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza"; c) dell'art.399, 1^ comma, c.p.p., nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.513 n.2, riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perche' si tratta di persona non imputabile" soltanto "se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte