Sentenza 141/1989 (ECLI:IT:COST:1989:141)
Massima numero 13368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 141/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA - CONTRIBUTI - RIVALUTAZIONE EX L. N. 218/1952 DEI CONTRIBUTI VERSATI SINO AL 1947 - MANCATA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE PER IL FUTURO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - L. 4 APRILE 1952 N. 218, ART. 29, TERZO COMMA; - COST., ARTT. 3, 47.
SENT. 141/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA - CONTRIBUTI - RIVALUTAZIONE EX L. N. 218/1952 DEI CONTRIBUTI VERSATI SINO AL 1947 - MANCATA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE PER IL FUTURO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - L. 4 APRILE 1952 N. 218, ART. 29, TERZO COMMA; - COST., ARTT. 3, 47.
Testo
In materia di assicurazione facoltativa per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, la mancata previsione nell'art. 29, terzo comma, della l. 4 aprile 1952, n. 218 - che pur considerava il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se disponeva la rivalutazione dei soli contributi versati sino all'anno 1947 - di un congegno di rivalutazione anche per il futuro, inficia la norma di irragionevolezza, in quanto, avuto riguardo al fine previdenziale, omogeneo a quello dell'assicurazione obbligatoria, che tale assicurazione persegue, l'omissione rende la norma non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettivita'. E' pertanto incostituzionale l'art. 29, comma terzo, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore.
In materia di assicurazione facoltativa per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, la mancata previsione nell'art. 29, terzo comma, della l. 4 aprile 1952, n. 218 - che pur considerava il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se disponeva la rivalutazione dei soli contributi versati sino all'anno 1947 - di un congegno di rivalutazione anche per il futuro, inficia la norma di irragionevolezza, in quanto, avuto riguardo al fine previdenziale, omogeneo a quello dell'assicurazione obbligatoria, che tale assicurazione persegue, l'omissione rende la norma non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettivita'. E' pertanto incostituzionale l'art. 29, comma terzo, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte