Sentenza 142/1989 (ECLI:IT:COST:1989:142)
Massima numero 12884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 142/89. PENSIONI - FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DI VECCHIAIA A CARICO DELLO STESSO FONDO - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 9 GENNAIO 1963 N. 9, ART. 1, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 142/89. PENSIONI - FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DI VECCHIAIA A CARICO DELLO STESSO FONDO - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 9 GENNAIO 1963 N. 9, ART. 1, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici ipotesi in cui e` preclusa l'integrazione al minimo in caso di cumulo di piu' pensioni allorche', per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e rientra nelle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo. - cfr. S.n. 1144/1988.
La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici ipotesi in cui e` preclusa l'integrazione al minimo in caso di cumulo di piu' pensioni allorche', per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e rientra nelle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo. - cfr. S.n. 1144/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte