Sentenza 143/1989 (ECLI:IT:COST:1989:143)
Massima numero 13440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/03/1989;  Decisione del  08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Massime associate alla pronuncia:  13439  13441  13442


Titolo
SENT. 143/89 B. PROVINCIA DI TRENTO - EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE CON LEGGE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. P. TRENTO 2 MARZO 1964, N. 2, ART. 14; - D.P.R. 22 MARZO 1977, N. 381, ART. 21; - COST., ART. 113.

Testo
L'art. 113, primo comma, della Costituzione non esige che ogni atto particolare e concreto, qualunque sia la sua veste formale, debba essere sottoposto ai controlli giurisdizionali previsti per gli atti amministrativi, costituendo piuttosto espressione di un principio costituzionale piu' generale in base al quale il regime delle impugnazioni segue la natura giuridica degli atti oggetto di contestazione. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 che prevedono l'approvazione con legge del piano urbanistico provinciale di Trento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte