Sentenza 143/1989 (ECLI:IT:COST:1989:143)
Massima numero 13442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Titolo
SENT. 143/89 D. PROVINCIA DI TRENTO - EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE CON LEGGE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. - L. P. TRENTO 2 MARZO 1964, N. 2, ART. 14; - D.P.R. 21 MARZO 1974, N. 381, N. 21; - COST., ART. 3.
SENT. 143/89 D. PROVINCIA DI TRENTO - EDILIZIA ED URBANISTICA - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - APPROVAZIONE CON LEGGE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. - L. P. TRENTO 2 MARZO 1964, N. 2, ART. 14; - D.P.R. 21 MARZO 1974, N. 381, N. 21; - COST., ART. 3.
Testo
Poiche' il piano urbanistico provinciale di Trento, riguardando il territorio della intera provincia, ha la funzione di assicurare l'unita' di indirizzo e l'omogeneita' di sviluppo della pianificazione di grado subordinato, non e' irragionevole che ne sia prevista l'applicazione con legge provinciale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 381, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).
Poiche' il piano urbanistico provinciale di Trento, riguardando il territorio della intera provincia, ha la funzione di assicurare l'unita' di indirizzo e l'omogeneita' di sviluppo della pianificazione di grado subordinato, non e' irragionevole che ne sia prevista l'applicazione con legge provinciale (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge della Provincia di Trento 2 marzo 1964, n. 2 e 21 del d.P.R. 21 marzo 1974, n. 381, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte