Sentenza 145/1989 (ECLI:IT:COST:1989:145)
Massima numero 12865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Titolo
SENT. 145/89 A. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI REGIONALI - SERVIZIO PRESTATO IN QUALIFICHE EQUIPARABILI A QUELLA DI DIRIGENTE STATALE - INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI - PROCEDURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA ENUNCIATO NELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO (L. 29 MARZO 1983 N. 93, ART. 4) - ERRATA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA 27 AGOSTO 1984 N. 44, ART. 27, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, DECIMO E SEDICESIMO. - COST., ART. 117, IN RELAZIONE ALLA L. 29 MARZO 1983 N. 93, ART. 4.
SENT. 145/89 A. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI REGIONALI - SERVIZIO PRESTATO IN QUALIFICHE EQUIPARABILI A QUELLA DI DIRIGENTE STATALE - INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI - PROCEDURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA ENUNCIATO NELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO (L. 29 MARZO 1983 N. 93, ART. 4) - ERRATA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE REGIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA 27 AGOSTO 1984 N. 44, ART. 27, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, DECIMO E SEDICESIMO. - COST., ART. 117, IN RELAZIONE ALLA L. 29 MARZO 1983 N. 93, ART. 4.
Testo
L'accordo sindacale stipulato il 29 aprile 1983 per il personale regionale non e' inquadrabile tra gli accordi contemplati dalla legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 e pertanto i principi ivi contenuti - in ispecie quello che prevedeva l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale mediante selezione per titoli e/o prova di esame - non sono vincolanti per le regioni, ma assumono valore di mero fatto politico rispetto al quale il potere delle regioni resta del tutto libero. Pertanto la normativa impugnata non e' in contrasto con l'art. 117 Cost., sotto il profilo della inosservanza del principio della trasparenza, omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nell'ambito del pubblico impiego, di cui all'art. 4, L. 29 marzo 1983 n. 93, nella parte in cui, discostandosi dall'accordo sindacale in questione, ha previsto l'automatica collocazione in una prima graduatoria dei dipendenti che avessero conseguito un determinato punteggio esclusivamente in base al servizio reso in determinate posizioni funzionali, equiparabili a quelle dirigenziali statali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, L. 27 agosto 1984 n. 44, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93). - cfr. S.n. 56/1989; n. 217/1987.
L'accordo sindacale stipulato il 29 aprile 1983 per il personale regionale non e' inquadrabile tra gli accordi contemplati dalla legge quadro per il pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 e pertanto i principi ivi contenuti - in ispecie quello che prevedeva l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale mediante selezione per titoli e/o prova di esame - non sono vincolanti per le regioni, ma assumono valore di mero fatto politico rispetto al quale il potere delle regioni resta del tutto libero. Pertanto la normativa impugnata non e' in contrasto con l'art. 117 Cost., sotto il profilo della inosservanza del principio della trasparenza, omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nell'ambito del pubblico impiego, di cui all'art. 4, L. 29 marzo 1983 n. 93, nella parte in cui, discostandosi dall'accordo sindacale in questione, ha previsto l'automatica collocazione in una prima graduatoria dei dipendenti che avessero conseguito un determinato punteggio esclusivamente in base al servizio reso in determinate posizioni funzionali, equiparabili a quelle dirigenziali statali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, L. 27 agosto 1984 n. 44, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93). - cfr. S.n. 56/1989; n. 217/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4