Sentenza 92/2021 (ECLI:IT:COST:2021:92)
Massima numero 43868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  14/04/2021;  Decisione del  14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43867  43869  43870


Titolo
Oggetto del giudizio - Norma regolamentare in stretto nesso di specificazione con la norma primaria, pure censurata - Ammissibilità delle questioni.

Testo
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, che proroga anche per l'anno 2014 il blocco stipendiale disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013. La norma censurata, di natura regolamentare - come espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, come conv. - supera il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost., perché sussiste un nesso stretto di specificazione qualificata che la lega alla norma primaria, sicché la norma regolamentare ne completa il contenuto prescrittivo. (Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte