Sentenza 145/1989 (ECLI:IT:COST:1989:145)
Massima numero 12868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/03/1989; Decisione del
08/03/1989
Deposito del 21/03/1989; Pubblicazione in G. U. 29/03/1989
Titolo
SENT. 145/89 D. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI REGIONALI - INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - PROCEDURA ARTICOLATA IN DUE FASI - PREVALENTE RILIEVO, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA, DEI TITOLI DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLiZZA - INSUSSISTENZA - SERVIZIO PRESTATO NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE - DIVERSIFICAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - PECULIARITA' DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON GLI ARTT. 35, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA 27 APRILE 1984 N. 44, ART. 27, COMMI SECONDO E QUINTO. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 35, PRIMO COMMA, E 36 PRIMO COMMA.
SENT. 145/89 D. REGIONE LIGURIA - DIPENDENTI REGIONALI - INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - PROCEDURA ARTICOLATA IN DUE FASI - PREVALENTE RILIEVO, AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA PRIMA GRADUATORIA, DEI TITOLI DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLiZZA - INSUSSISTENZA - SERVIZIO PRESTATO NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE - DIVERSIFICAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - PECULIARITA' DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON GLI ARTT. 35, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA 27 APRILE 1984 N. 44, ART. 27, COMMI SECONDO E QUINTO. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 35, PRIMO COMMA, E 36 PRIMO COMMA.
Testo
La previsione, da parte del legislatore regionale del sistema della doppia graduatoria e l'esclusiva accordata, per la formazione della prima graduatoria, ai titoli di servizio non appare ingiustificatamente discriminatoria in quanto, alla stregua del succedersi nel tempo delle varie normative nella materia del personale, il legislatore regionale ha considerato la specifica idoneita' alle funzioni da conferire, accordando maggiore valutabilita' ai servizi prestati negli uffici centrali rispetto a quelli prestati negli uffici periferici, sulla base della diversita' strutturale di questi ultimi e della corrispondente diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dell'art. 27, commi secondo e quinto, L. Regione Liguria 27 aprile 1984 n. 44).
La previsione, da parte del legislatore regionale del sistema della doppia graduatoria e l'esclusiva accordata, per la formazione della prima graduatoria, ai titoli di servizio non appare ingiustificatamente discriminatoria in quanto, alla stregua del succedersi nel tempo delle varie normative nella materia del personale, il legislatore regionale ha considerato la specifica idoneita' alle funzioni da conferire, accordando maggiore valutabilita' ai servizi prestati negli uffici centrali rispetto a quelli prestati negli uffici periferici, sulla base della diversita' strutturale di questi ultimi e della corrispondente diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dell'art. 27, commi secondo e quinto, L. Regione Liguria 27 aprile 1984 n. 44).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte